Cittadini MINORENNI – Rilascio o rinnovo per scadenza, deterioramento, smarrimento o furto
La procedura di emissione è analoga a quella prevista per i maggiorenni; il minore dev’essere presente per l’identificazione, accompagnato dai genitori, muniti di valido documento di identificazione, o dal tutore, munito della sentenza/decreto di nomina.
Sono esentati dalla rilevazione delle impronte e dalla firma del documento i minori di età inferiore ai 12 anni.
Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, questi deve far pervenire (anche per via telematica, così come previsto dall’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000) una dichiarazione di consenso all’espatrio, redatta in carta semplice, sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità.
Per i minori di anni 14, la validità della CIE ai fini dell’espatrio è condizionata al fatto che viaggino in compagnia di un genitore o di chi ne fa le veci. A tal fine, è previsto l’inserimento (facoltativo) dei nominativi dei genitori sul retro della carta d’identità. Ogni volta che il minore di anni 14 dovrà recarsi all’estero con un accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario, da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno che resterà agli atti della Questura, la quale provvederà a rilasciare un modello unificato che l’accompagnatore esibirà alla frontiera assieme alla carta d’identità/passaporto del minore in corso di validità. Per maggiori informazioni su questo aspetto è possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
Cittadini MAGGIORENNI – Rilascio o rinnovo per scadenza, deterioramento, smarrimento o furto
Per ottenere il rilascio o il rinnovo è necessario presentarsi personalmente allo sportello indicato, nel giorno e ora stabiliti, con:
- nr. 1 fototessera recente (max 6 mesi), dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto, che sarà poi restituita al cittadino;
- la carta d’identità deteriorata o scaduta o in scadenza o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento (patente, passaporto, …);
- la tessera sanitaria;
- in caso di deterioramento che non permetta di riconoscere il numero del documento o di smarrimento o di furto, la denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o Carabinieri) e un altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- se cittadino comunitario, la carta di identità del Paese di origine, in corso di validità;
- se cittadino extra-comunitario, il permesso di soggiorno ed il passaporto, in corso di validità;
- anche in caso di rinnovo, nell’ambito dell’attività di controllo dei dati anagrafici, ai cittadini non italiani può essere richiesta l’esibizione del passaporto/documento di identità del Paese di origine.
Per il rilascio di documento valido per l’espatrio è necessario sottoscrivere, contestualmente alla richiesta di emissione, la dichiarazione di assenza di condizioni ostative al rilascio della carta d’identità elettronica valida per l’espatrio di cui all’articolo 3, lettere B), D), D) e G) della legge n. 1185/1967